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Statuto dei Cristiano Sociali
Approvato all’unanimità
dall’Assemblea nazionale il 2 marzo 2003

 

Articolo 1
Denominazione

È costituito, nella forma giuridica di associazione ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un movimento politico nazionale su base federale di donne e di uomini denominato "Cristiano Sociali" che, ai soli fini della partecipazione alla vita del Partito dei Democratici di Sinistra, pur mantenendo la propria autonomia associativa, è assimilato ad una associazione di tendenza politica e culturale ai sensi dell'articolo 9-b dell'attuale Statuto dei Democratici di Sinistra.
Il movimento è membro della International League of Religious Socialists.
Il Movimento ha carattere democratico e volontario e non ha finalità di lucro. Esso ha sede in Roma; ha durata illimitata salvo delibera di scioglimento anticipato assunta a maggioranza assoluta dei partecipanti all'Assemblea nazionale.

Articolo 2
Scopi e finalità

Il Movimento si ispira al personalismo comunitario e ai principi etico politici di democrazia, solidarietà, libertà ed uguaglianza sanciti dalla Costituzione Repubblicana.
Si propone di dar voce e peso politico al patrimonio di idee, sensibilità ed esperienze di cristiani, credenti di altra confessione religiosa e comunque di quanti impegnati nel sociale e ne condividono gli ideali ispiratori.
Intende contribuire nell'ambito della democrazia dell'alternanza al rafforzamento della presenza attiva ed organizzata dei Democratici di Sinistra ed alla costruzione dell'Ulivo.

Articolo 3
Attività

Per raggiungere i suoi scopi, il Movimento:
Intraprende ogni utile iniziativa politica e culturale;

  • Promuove ricerche, dibattiti, seminari, corsi, convegni, congressi, manifestazioni ed ogni altra iniziativa culturale e politica idonea allo sviluppo del Movimento;
  • Edita pubblicazione a stampa, audiovisivi e multimediali, utilizzando anche canali e reti telematiche, eventualmente anche beneficiando dei contributi previsti da leggi dello Stato o delle Regioni;
  • Stipula contratti e convenzioni con persone fisiche e/o giuridiche ed enti di diritto pubblico e/o privato.

Articolo 4
Soci

Sono soci dell'Associazione nazionale gli aderenti alle Associazioni regionali regolarmente costituite, una per ogni Regione, che condividono i principi di cui agli articoli 1 e 2.
Le Associazioni regionali si organizzano con Statuti autonomi nell’ambito di norme di principio stabilite dal Consiglio Nazionale nel rispetto degli articoli 1 e 2.
Gli Statuti, unitamente agli elenchi degli iscritti, vengono presentati all’Esecutivo Nazionale che ne verifica la coerenza e ne propone la ratifica al Consiglio Nazionale.
Tale procedura dovrà essere utilizzata anche nel caso di successive modifiche. Lo Statuto delle associazioni determina modalità e forme di organizzazione ed articolazione sul territorio.
Le persone fisiche, singole o associate, aderiscono al movimento tramite le associazioni territoriali di base.
Ciascuna persona fisica, al momento in cui presenta la domanda di adesione, dichiara se intende richiedere l'adesione al Partito dei Democratici di Sinistra ai sensi del Titolo II° dell'attuale Statuto del Partito. La struttura regionale del movimento è responsabile degli adempimenti di cui all'articolo 3 dell'attuale Statuto dei Democratici di Sinistra.

Articolo 5
Organi nazionali

Sono organi del movimento:
- L'Assemblea nazionale - il Consiglio nazionale - l'Esecutivo - il Coordinatore - il Collegio dei garanti - i Revisori dei conti.
Essi durano in carica tre anni.
Negli organi collegiali è garantita una equilibrata rappresentanza di genere
Il movimento favorisce la rappresentanza delle nuove generazioni garantendone la presenza negli organi collegiali.

Articolo 6
Assemblea nazionale

L'assemblea nazionale è l'organo di massima rappresentanza politica; è composta dai delegati eletti nelle assemblee regionali e dagli eletti del movimento nel Parlamento Europeo e Nazionale, nei Consigli regionali, provinciali, dei comuni con oltre 15000 abitanti, e delle circoscrizioni o municipi delle Città Metropolitane.
Sono compiti dell'assemblea:

  • Definire ed aggiornare gli indirizzi politico-programmatici e le strategie del movimento;
  • Deliberare eventuali modifiche dello Statuto con maggioranza assoluta dei suoi componenti;
  • Eleggere il Coordinatore e i componenti del Consiglio nazionale sia indicati su base regionale che su lista nazionale;
  • Eleggere i Revisori dei conti;
  • Eleggere 4 componenti del Collegio dei Garanti

L'assemblea si riunisce, di norma, una volta l'anno su temi di particolare rilievo culturale o politico; ogni tre anni l'assemblea procede anche al rinnovo degli organi nazionali.
L'assemblea delibera validamente con la presenza di almeno un terzo dei componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza di partecipanti al voto.

Articolo 7
Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale è l'organo di direzione del movimento nel quadro degli indirizzi deliberato dall'Assemblea nazionale; esso è composto dai Coordinatori regionali, da 40 componenti eletti dall'assemblea nazionale su base regionale in proporzione al numero degli iscritti della rispettiva regione, da un numero di componenti fino a un massimo di 10 eletti dall’Assemblea Nazionale in una lista contenente personalità di indiscusso prestigio pubblico in campo sociale, culturale e politico espressione della cultura e della tradizione del cristianesimo sociale, dagli eletti nel Parlamento Europeo, Nazionale e nei Consigli regionali , dal Coordinatore e dai componenti il Collegio dei Garanti .
Spetta al Consiglio nazionale assumere ogni opportuna iniziativa per lo sviluppo del movimento nell'ambito degli indirizzi definiti dall'assemblea nazionale, formulare proposte e documenti da sottoporre all'Assemblea nazionale, eleggere al proprio interno un Ufficio di Presidenza del Consiglio composto da 3 membri, su proposta del Coordinatore eleggere il responsabile organizzativo ed il tesoriere, su proposta del Coordinatore fissare il numero ed eleggere i componenti dell'Esecutivo nazionale, promuovere un Coordinamento degli Eletti del movimento , fissare le quote associative annuali ed i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie del movimento riservandone una quota rilevante allo sviluppo del movimento nel territorio, approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo annuale, deliberare su ogni questione non espressamente riservata all'Assemblea nazionale.
Il Consiglio nazionale si riunisce su convocazione dell’ Ufficio di Presidenza almeno due volte l'anno ed ogni volta che ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti; il Consiglio nazionale delibera a maggioranza dei partecipanti al voto.

Articolo 8
Esecutivo nazionale

L'esecutivo nazionale è l'organo di gestione ordinaria del movimento; ne dirige l'attività nell'ambito degli indirizzi politici e delle scelte programmatiche decise dal Consiglio nazionale; predispone il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione del consiglio nazionale.
Il numero dei suoi componenti tra i quali i responsabile organizzativo, il tesoriere, il coordinatore del Collegio dei Garanti e un rappresentante indicato dai parlamentari è stabilito dal Consiglio Nazionale
L'esecutivo si riunisce su convocazione del Coordinatore almeno una volta al mese. Esso delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei componenti, a maggioranza dei partecipanti al voto.

Articolo 9
Il Coordinatore

Il Coordinatore ha la rappresentanza politica del movimento.
Egli può delegare anche in via permanente, per materie o per singoli atti altri componenti dell'esecutivo nazionale.
Il Coordinatore ha la rappresentanza legale del movimento per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che può delegare, anche in via permanente al Tesoriere. Il tesoriere, disgiuntamente dal Coordinatore Politico, ha la firma sociale per tutti gli adempimenti necessari per: l’apertura dei conti correnti bancari e postali, nonché la registrazione, edizione e spedizione delle pubblicazioni di proprietà del Movimento da esso comunque curate.
La delega del Coordinatore si intende validamente attribuita mediante scrittura privata dal medesimo sottoscritta, senza necessità di autenticazione della firma, né di registrazione del relativo atto, salvo diversa disposizione legislativa.

Articolo 10
Il Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è l'organo di garanzia del movimento. Esso è composto da i presidenti ed i coordinatori nazionali che si sono avvicendati dalla fondazione del movimento, da un componente l’Ufficio di Presidenza del consiglio nazionale, da un rappresentante del coordinamento nazionale degli eletti, da 4 componenti eletti dal Assemblea Nazionale fra persone di riconosciuto prestigio nella storia, nell'esperienza e nella cultura del cristianesimo sociale.
Il Collegio dei garanti elegge al proprio interno un coordinatore.
Il Collegio dei garanti tutela l'identità politico culturale del movimento con gli atti e le iniziative ritenute più opportune.
Il Collegio dei Garanti funziona anche come Collegio dei probiviri per ogni controversia, a qualsiasi livello del movimento.

Articolo 11
Revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti cura la verifica della contabilità e di tutti gli atti amministrativi ad essa collegati provvedendo a redigere una apposita relazione in occasione della presentazione dei bilanci annuali.
I revisori sono eletti dall'assemblea nazionale fra persone professionalmente idonee.
Il collegio è composto da tre revisori effettivi e due supplenti.


Articolo 12
Norme transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento, ai soli fini della partecipazione alla vita del Partito dei Democratici di Sinistra allo Statuto dei Democratici di Sinistra, e alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle altre leggi vigenti in materia secondo la propria graduazione.
Le modifiche allo Statuto che si dovessero rendere necessarie a seguito di un nuovo Statuto dei Democratici di Sinistra e da nuove disposizioni di legge sono demandate all'approvazione del Consiglio nazionale a maggioranza dei componenti.
Entro massimo 120 giorni dall'approvazione del presente Statuto le associazioni regionali dovranno adeguare il proprio assetto organizzativo sulla base delle norme di principio elaborate dal Consiglio nazionale.
In sede di prima applicazione, in via eccezionale e per riconosciuti motivi il Consiglio Nazionale può autorizzare, in via temporanea, l’esistenza di più di una associazione nella stessa regione. In tal caso viene nominato un Collegio regionale espressione paritetica di tutte le associazioni presenti che esprime un unico Coordinatore regionale

 

Nel corso dell'assemblea nella quale si approva il presente Statuto i consiglieri nazionali spettanti a ciascuna Regione saranno designati su base proporzionale dalle singole assemblee dei delegati regionali presenti.
Le norme transitorie, esaurita la loro funzione sono cancellate dallo Statuto.

Chianciano Terme, 02 marzo 2003